Pareri in materia di Appalti Pubblici

Argomento: comunicazioni elettroniche

il Dipartimento di Scienze della Terra dell'Università degli Studi di Firenze intende affidare il servizio di pubbliazione di articoli scientifici alla società Elsevier. Si richiede se le società straniere (comunitarie ed extra UE) possano rientrare nelle esenzioni dell'art. 52, comma 1, lett a) b) c) e non siano pertanto tenute all'utilizzo di: 1) MEPA in quanto richiede firma digitale; 2) START 3) PEC nei casi di un unico offerente.

Gara telematica e domicilio digitale
QUESITO del 18/03/2022

In attuazione del Bando tipo ANAC n.1/2021, questa stazione appaltante prevede nei disciplinari di gara l'obbligo per le società e professionisti di indicare e tenere aggiornato (sul portale utilizzato per la gara) l'indirizzo PEC di cui agli articoli 6bis e 6ter dal CAD quale domicilio digitale. Tutte le comunicazioni – ivi comprese quelle previste dall’art. 76 co.5 del Codice- vengono inoltrate all’interno dell’Area Comunicazioni del Portale nonché all’indirizzo PEC come sopra specificato. Si chiede di sapere se sia legittimo inserire la seguente clausola considerati i principi espressi dell'Adunanza Plenaria Consiglio di Stato sent.n.12/2020 e il numero elevato dei partecipanti (oltre 400 per gare di ll.pp): “In caso di indicazione sul Portale di una PEC ex art-6-bis o 6-ter non funzionante (esempio piena o scaduta) ovvero di una PEC differente da quelle ex art.6-bis e 6-ter CAD o non correttamente digitata, le comunicazioni si intendono validamente notificate direttamente in Piattaforma quale elezione di domicilio digitale speciale”. Si precisa che l’elezione di domicilio speciale presso la Piattaforma telematica è già prevista dallo stesso Bando tipo quale modalità ordinaria per gli operatori non presenti negli indici ex artt.6-bis e 6-ter CAD.